Art. 2.

      1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 1 sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo e devono essere giustificate da:

          a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche e dalle case di cura convenzionate o dagli istituti riconosciuti in Italia e all'estero, per sé e per i componenti della famiglia, compresi i genitori;

          b) acquisto della prima casa per sé o per i figli, documentato con atto notorio;

          c) spese per la ristrutturazione della casa di proprietà, documentata con preventivo della ditta affidataria dei lavori;

          d) spese per il matrimonio dell'interessato o di un figlio o di un fratello.

 

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